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Cosa fare durante e dopo l’incidente stradale

Sei stato coinvolto in un incidente stradale: cosa fare? Scopri in questo articolo come comportarti durante e dopo l’incidente: dall’obbligo di soccorrere le persone ferite, alla compilazione della constatazione amichevole (CID), alla dichiarazione di testimonianza in caso di processo civile e penale. 

Incidente stradale, cosa fare: prestare primo soccorso

Il codice penale prevede pesanti sanzioni per coloro che, trovandosi coinvolti in un sinistro stradale, omettano di prestare soccorso a tutte le persone ferite.

L’omissione di soccorso è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 593 c.p. che obbliga chiunque assiste ad un incidente stradale (sia come persona coinvolta che come eventuale testimone) a dare il proprio aiuto alle persone ferite o in pericolo, avvisando tempestivamente le autorità competenti. Le sanzioni per coloro che si sottraggono alla loro responsabilità di cittadini sono punite con multe da 2.500 a 5.000 euro e la reclusione da uno a due anni, a seconda delle lesioni riportate dalla persona ferita.

Nel caso in cui ci si trovi davanti ad un soggetto in condizioni critiche il proprio aiuto non deve essere dato con manovre di emergenza che non si conoscono. Meglio evitare di fare alzare da terra una persona ferita se non si è in grado di comprendere bene quali conseguenze potrebbe avere tale gesto su eventuali lesioni interne. La prima cosa da fare è chiamare i soccorsi, presidiare il luogo del sinistro per evitare alla persona ferita ulteriori danni e segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine (polizia, vigili urbani, carabinieri). Per impedire che altri veicoli, sopraggiungendo sul posto, possano causare al lesionato danni ulteriori, è importante segnalare l’incidente posizionando il triangolo ad una certa distanza.

In ogni caso è sempre bene evitare di spostare vetture, oltre che adoperarsi affinché non vengano modificate eventuali tracce utili per coloro che dovranno in seguito accertare le varie responsabilità di quanto accaduto.

Omissione di soccorso: vale anche in incidenti con animali

L’obbligo di prestare soccorso, oltre che ad eventuali persone ferite, vale anche in caso di incidenti con animali d’affezione e da reddito e di incidenti con fauna selvatica. Questo significa che, se mentre sei alla guida della tua vettura, investi accidentalmente un animale oppure lo trovi ferito sulla strada, hai l’obbligo di fermarti e predisporre un adeguato intervento di soccorso.

Fuga a seguito di sinistro stradale: è reato

Chiunque, dopo aver causato un sinistro oppure esserne comunque rimasto coinvolto, non si ferma a prestare soccorso viene punito dalla legge. Il comma 6 dell’articolo 189 del Codice della Strada prevede infatti la reclusione da sei mesi a tre anni per tutti coloro che, a seguito di sinistro stradale, commettono il reato di fuga. Anche la patente verrà sospesa da uno a tre anni nel caso in cui nel suddetto incidente vi siano persone rimaste ferite.

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Come comportarsi in caso di incidente: la constatazione amichevole (CID)

Il codice della strada prevede  che, in caso di danni che interessano solo le cose, i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro dovranno evitare di intralciare la circolazione stradale. Per questo motivo, ove possibile e sempre che non vi siano feriti, potranno provvedere a spostare i rispettivi veicoli solo dopo aver raggiunto un accordo tra di loro sulle rispettive responsabilità ed aver fornito le proprie generalità a tutte le parti interessate.

Nel caso in cui le parti coinvolte siano concordi sulle rispettive responsabilità, queste potranno agire anche senza l’intervento delle autorità competenti compilando la constatazione amichevole (CID). Questo modulo permette infatti di raggiungere in breve tempo un accordo tra le parti e ripristinare la normale circolazione stradale nel minor tempo possibile.

Nel Cid devono essere riportati la data, l’ora ed il luogo dell’incidente, le generalità dei soggetti coinvolti e di eventuali testimoni, la marca delle auto con le rispettive targhe, i dati delle compagnie di assicurazione interessate e l’esatta dinamica dell’incidente, con la posizione dei veicoli e l’individuazione dei rispettivi sensi di marcia.

La constatazione amichevole raggiunta costituisce il titolo da far pervenire alla propria compagnia di assicurazione per permettere l’eventuale indennizzo dei danni materiali all’altro soggetto coinvolto.

Cosa fare dopo incidente stradale: la testimonianza

Chiunque si sia trovato ad assistere ad un sinistro deve rendere disponibili le proprie generalità agli organi competenti al fine di consentire, anche attraverso la sua testimonianza, di ricostruire quanto avvenuto e stabilire le diverse responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’incidente stradale.

Chi ha subito l’incidente può decidere di citare in giudizio il danneggiante ed ottenere così il risarcimento dei beni materiali e dei danni personali e materiali subiti, oppure sporgere querela. In quest’ultimo caso, qualora dal sinistro siano derivati danni fisici, potrà decidere di costituirsi parte civile e citare in giudizio il danneggiante per ottenere un rimborso per le lesioni riportate.

Si tratta quindi di due diverse azioni: una civile e una penale. La diversa natura delle azioni comporta un diverso obbligo per tutti i testimoni dell’accaduto. Vediamo nel dettaglio cosa è tenuto a fare un testimone in caso di processo civile e cosa invece prevede la legge per il processo penale.

Dichiarazione di testimonianza: processo civile

Il Codice di Procedura Civile prevede, all’articolo 226, che chiunque abbia assistito ad un sinistro stradale può essere chiamato a deporre in sede processuale.

Qualora l’interessato non si presenti e non fornisca una valida giustificazione per la sua assenza, può essere soggetto al pagamento di una ammenda che va da 100 a 1.000 euro, oltre che ricevere dal Giudice una nuova intimazione a comparire. Il Giudice potrà anche disporne l’accompagnamento, sia in quella udienza che eventualmente in quella successiva. Se riconvocato il testimone non si presenta, la pena pecuniaria aumenta da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 euro.

Se invece il testimone è impossibilitato a presentarsi all’udienza, il Giudice potrà scegliere di recarsi nella sua abitazione o nell’ufficio presso il quale lavora per ascoltare la sua testimonianza, oppure delegare il giudice istruttore affinché esegua tale azione.

Dichiarazione di testimonianza: processo penale

Se nel sinistro sono rimaste coinvolte persone che hanno riportato lesioni, il danneggiato potrà scegliere di citare in giudizio il responsabile. In questo caso ogni eventuale testimone è tenuto a presentarsi e rispondere alle domande del Giudice in base ai fatti di cui è a conoscenza. L’obbligo a comparire una volta ricevuta l’intimazione è un dovere.

Qualora sia impossibilitato a recarsi all’udienza il testimone potrà fornire al Giudice le motivazioni. Questo potrà riconvocarlo per l’udienza successiva.
Nel caso in cui, senza fornire le cause che hanno impedito al testimone di presentarsi in aula, il testimone non intervenga al processo penale invece, il Giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo, condannandolo al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende che potrà anche essere superiore ai 500 euro. Oltre a tutto questo, il testimone si vedrà addebitate tutte le spese che sono scaturite dalla sua mancata comparizione in aula. Questo è quanto stabilito infatti dall’articolo 133 del Codice di Procedura Penale.

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